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Bozza di Costituzione Laica-SONDAGGIO

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Messaggio Da kynoos Lun 22 Dic 2008 - 16:37

Cari amici,
nel mio sito www.jadawin.info c'è una pagina, il titolo è "Una Nuova Società...una Nuova Costituzione". Mi ci sono divertito a scriverla, se volete divertirvi anche voi leggetevela con calma.
Qui ripropongo alcuni passi relativi alla laicità che, secondo me, dovrebbe avere uno Stato VERAMENTE laico, a me interessa che, se volete, rispondiate quotando il mio testo e aggiungendo SI o NO e le vostre eventuali osservazioni.
Non c'è punteggio....
E' un po' lungo, lo ammetto....
****
1)Lo Stato è indipendente da qualsiasi religione, chiesa, setta o credenza ed è a loro superiore in ogni ordine e grado. Lo Stato non riconosce alcun patto od intesa pre-esistente ed ingloba nel suo territorio l’ex- Stato Vaticano, e nel suo patrimonio tutti i beni di questo, anche internazionali, senza indennizzo alcuno.

2)La Repubblica Federale Italiana è uno stato ufficialmente a-religioso e fortemente laico: tutte le concezioni del mondo filosofiche, religiose, atee e agnostiche sono ammesse con pari diritti e doveri purché non contrastino con la legge e la Costituzione.

3)Ogni organizzazione che si richiami a concezioni del mondo filosofiche, religiose, atee e agnostiche vive, si finanzia e si organizza in modo autonomo dallo Stato il quale può, all’occorrenza, stabilire intese, anche economiche, con ognuna di loro.

4)Le organizzazioni anzidette non hanno diritto ad interferire, in alcun modo, con la vita, le istituzioni e le organizzazioni della Repubblica in modo che prevalga esclusivamente il loro punto di vista. Specificatamente non sono ammesse la presenza, l’organizzazione di culto e la propaganda di tali organizzazioni nell’amministrazione pubblica e dello Stato, nelle imprese di ogni tipo, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell’apparato della sicurezza e nella sanità. Ogni eventuale deroga è stabilita a livello locale e approvata dalle autorità centrali.

5)Per il suo carattere a-religioso ed aconfessionale profondamente laico la Repubblica non riconosce valore al concetto di “santità” o “beatitudine” e quindi vieta per legge l’utilizzo di nomi di santi o beati o concetti religiosi sia per indicare località, strade o luoghi sia per denominare qualsiasi struttura, ente od organizzazione pubblica o privata. Procede quindi, per quanto possibile e seguendo comunque norme di buon senso, a sostituire tali denominazioni con altre più consone.

6)Lo stesso concetto è esteso all’esposizione di simboli, ritratti, immagini, raffigurazioni e simili in e sopra qualunque edificio od ambiente che non sia abitazione privata, con l’eccezione ovvia delle strutture di rilevante interesse culturale ed artistico.
(Nota dell’autore: mentre per Piazza del Duomo o Piazza Duomo, in qualsiasi località, la denominazione potrebbe anche restare, non ha nessuna giustificazione quella di Piazza dei Santi Apostoli. Similmente la “Madonnina” in cima al Duomo di Milano resterebbe al suo posto)

7)Per lo stesso motivo lo Stato adotta un calendario laico senza alcun riferimento a santi, beati o concetti religiosi ma, eventualmente, con riferimento a persone e gruppi distintesi nel progresso civico, sociale, scientifico, culturale ed ambientale della collettività. Tale concetto è esteso ad ogni aspetto della comunicazione pubblica ufficiale ed alle imprese ed alle strutture di ogni natura.

8)Similmente le festività religiose sono sostituite con altrettante, ed in maggior numero, festività civili.

9)Per quanto precede la numerazione e la datazione queste dovrebbero essere cambiate ma, per ragioni pratiche, diviene obbligatorio per legge, quando necessario, sostituire l’espressione AC o A.C., avanti Cristo, con la stessa espressione avente l’esplicazione, eventualmente per esteso, di ante (data) convenzionale, e di sostituire l’espressione DC o D.C., dopo Cristo, con la stessa espressione avente l’esplicazione, eventualmente per esteso, di data convenzionale.

10)Tutte le riedizioni di qualunque forma mediatica pre-esistente devono essere obbligatoriamente aggiornate in tal senso. Con lo stesso criterio sono punite le violazioni a questa norma anche se espresse solo verbalmente da esponenti pubblici, insegnanti e docenti nell’esercizio delle proprie funzioni compresi, che tali espressioni compaiano o no su mezzi mediatici, a seguito denuncia di qualsiasi cittadino o di funzionario pubblico.

11)L’indagine per accertare la veridicità di tale denuncia sarà svolta dalla Sicurezza Nazionale e dal Dipartimento Giudiziario come di seguito specificato in questo documento.

12)Ogni partecipazione fisica e/o sostegno economico e finanziario a processioni, sagre, fiere e manifestazioni a carattere confessionale da parte di esponenti o strutture pubbliche è vietato per legge.

13)Su tutti i mezzi mediatici non esplicitamente confessionali è vietata qualsiasi forma di superstizione religiosa, soprattutto astrologia, cartomanzia, e simili.

14)Con particolare riferimento a giochi, quiz e trasmissioni mediatiche, come radio e televisione ed Internet, argomenti confessionali possono essere trattati col dovuto distacco critico ed in modo assolutamente imparziale. Lo stesso dicasi per i divulgatori e le guide artistiche, che devono conformarsi a quanto sopra esposto.

15)Ogni attività basata su quanto sopra esposto è vietata per legge, ad eccezione che nel proprio nucleo o famiglia per motivi di gioco, e comunque esclusivamente a titolo gratuito.

16)Le violazioni a questo articolo della presente costituzioni saranno punite a norma del Codice Sociale.

21)La repubblica non riconosce la famiglia, così come storicamente conosciuta, come unica forma possibile di aggregazione tra gli individui e favorisce, di conseguenza, forme diverse di aggregazione, con pari dignità. La repubblica individua, nella forma del nucleo abitativo, brevemente denominato nucleo, la struttura di base di aggregazione e fa obbligo al/ai/alle componente/i del nucleo la registrazione e l’aggiornamento dello stesso ad ogni sua variazione, sia nell’ubicazione sia nella composizione, entro sei mesi dal loro verificarsi. L’origine di ogni individuo, precedentemente stabilita dai concetti di paternità e maternità, è stabilita con il criterio di appartenenza comunitaria, riferita alla/alle persona/e componenti il nucleo che, volontariamente e di comune accordo, ne diano comunicazione. In mancanza di ciò lo Stato provvede obbligatoriamente a esami clinici e genetici per stabilire, per quanto possibile, l’origine di ogni individuo. In caso di esito negativo, o nell’impossibilità di identificare i possibili progenitori, provvede a fornire un’identità all’individuo.

28)Non per motivi religiosi o filosofici ma per motivi di eguaglianza sociale ed individuale e nel pieno rispetto del concetto di laicità assoluta e per la dignità della donna e dell’uomo, lo Stato vieta per legge in modo assoluto l’uso di copricapi e veli che nascondano, per motivi religiosi e/o superstiziosi, tutto o in parte il corpo dei cittadini e degli immigrati senza cittadinanza. A titolo esemplificativo si fa riferimento al velo ed al burka islamici ed al turbante indiano.

29)Tutti i cittadini hanno diritto a professare, esercitare in pubblico, organizzare, manifestare e propagandare la propria concezione del mondo, atea o agnostica o religiosa, e la propria convinzione politica nei limiti stabiliti dall’Articolo 9 della Costituzione e dalle leggi in vigore.

30)Il carattere ecclesiastico o filosofico e il fine di religione o di culto o di concezione del mondo d'un’associazione od istituzione non possono essere causa di limitazioni legislative, né di gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di sua attività.

32)Nessuno può essere privato, per motivi politici, religiosi, filosofici od ideologici, della capacità sociale, della cittadinanza, del/dei nome/i proprio/propri.

34)Le pene non possono consistere in trattamenti contrari alla Dichiarazione Internazionale dei Diritti dell’Uomo e devono tendere alla rieducazione effettiva del condannato e al suo reinserimento a pieno titolo nella comunità. Non è ammessa la pena di morte, nemmeno nei casi previsti dalle cosiddette precedenti leggi militari di guerra. Non è ammessa la pena dell’ergastolo. La pena detentiva, compresi i casi di omicidio e di strage, non può superare i quindici anni.

35)Il matrimonio religioso, ideologico, filosofico o politico non è riconosciuto dalla legge ed ha carattere esclusivamente privato. Se contrasta con i diritti del nucleo è sanzionato dal Codice Sociale.

36)La Repubblica ha un’alta concezione della vita e della sua qualità, dalla nascita alla morte. Per la salvaguardia della qualità effettiva della vita di tutti i propri cittadini la Repubblica rende obbligatori tutta una serie di accertamenti ed esami clinici al fine di prevenire e debellare malattie e tare di ogni tipo, genetiche, ereditarie, trasmissibili e non, sia per gli adulti che per i nascituri. Nel caso in cui una o più persone decidano di unirsi ed avere figli lo Stato può negare il permesso alla procreazione, oltre che in riferimento all’articolo 10, anche in presenza di accertati pericoli per la prole, e provvedere, in mancanza di altre soluzioni, alla sterilizzazione obbligatoria per gli individui adulti. In caso di nascite clandestine in contrasto con il presente articolo la legge prevede pene detentive.

37)Per combattere le malattie e tare di cui sopra la Repubblica utilizzerà ogni mezzo, compresa la clonazione, cercando di limitare al minimo scientificamente indispensabile e giustificabile l’utilizzo di animali vivi.

38)Per la Repubblica la clonazione umana non è un reato e consente che singoli individui, gratuitamente o entro un limite di spesa stabilito per legge, replichino se stessi per clonazione, con i soli limiti di cui all’articolo 10.
Per le stesse motivazioni lo Stato regolamenta, con apposita legge, l’eutanasia.
La Repubblica vieta per legge l’accanimento terapeutico e lo sanziona con pene detentive.
La Repubblica gestisce in proprio la campagna demografica per il contenimento della popolazione e la diffusione gratuita di tutti i metodi anticoncezionali.
Lo Stato regolamenta, con apposita legge, l’istituto dell’aborto e ne rende, nei limiti di legge, unico avente diritto di decisione la donna.
Lo Stato garantisce, con apposita legge, l’uso delle tecniche di fecondazione assistita, omologa, eterologa o per clonazione.
Lo Stato, quando sia possibile, favorisce l’istituto dell’adozione in alternativa alla fecondazione assistita.
Lo Stato non ammette l’obiezione di coscienza da parte di chiunque e rende obbligatori, per il personale medico, paramedico e professionale, i trattamenti sopra esposti.

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Messaggio Da davide Lun 22 Dic 2008 - 23:36

Non è ammessa la pena di morte, nemmeno nei casi previsti dalle cosiddette precedenti leggi militari di guerra. Non è ammessa la pena dell’ergastolo. La pena detentiva, compresi i casi di omicidio e di strage, non può superare i quindici anni.
La pena di morte è stata abolita dal codice penale militare di guerra già da qualche anno.
Sul resto mi trovo in completo, totale DISACCORDO.

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Messaggio Da kynoos Mar 23 Dic 2008 - 9:31

davide ha scritto:
Non è ammessa la pena di morte, nemmeno nei casi previsti dalle cosiddette precedenti leggi militari di guerra. Non è ammessa la pena dell’ergastolo. La pena detentiva, compresi i casi di omicidio e di strage, non può superare i quindici anni.
La pena di morte è stata abolita dal codice penale militare di guerra già da qualche anno.
Sul resto mi trovo in completo, totale DISACCORDO.


Allora non sei d'accordo neanche su questi punti (alcuni sono presi pari pari dalla VIGENTE Costituzione Italiana:

3)Ogni organizzazione che si richiami a concezioni del mondo filosofiche, religiose, atee e agnostiche vive, si finanzia e si organizza in modo autonomo dallo Stato il quale può, all’occorrenza, stabilire intese, anche economiche, con ognuna di loro.

29)Tutti i cittadini hanno diritto a professare, esercitare in pubblico, organizzare, manifestare e propagandare la propria concezione del mondo, atea o agnostica o religiosa, e la propria convinzione politica nei limiti stabiliti dall’Articolo 9 della Costituzione e dalle leggi in vigore.

30)Il carattere ecclesiastico o filosofico e il fine di religione o di culto o di concezione del mondo d'un’associazione od istituzione non possono essere causa di limitazioni legislative, né di gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di sua attività.

32)Nessuno può essere privato, per motivi politici, religiosi, filosofici od ideologici, della capacità sociale, della cittadinanza, del/dei nome/i proprio/propri.

Lo Stato regolamenta, con apposita legge, l’istituto dell’aborto e ne rende, nei limiti di legge, unico avente diritto di decisione la donna.

Lo Stato, quando sia possibile, favorisce l’istituto dell’adozione in alternativa alla fecondazione assistita.

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Messaggio Da Ospite Mar 23 Dic 2008 - 9:47

kynoos ha scritto:
davide ha scritto:
Non è ammessa la pena di morte, nemmeno nei casi previsti dalle cosiddette precedenti leggi militari di guerra. Non è ammessa la pena dell’ergastolo. La pena detentiva, compresi i casi di omicidio e di strage, non può superare i quindici anni.
La pena di morte è stata abolita dal codice penale militare di guerra già da qualche anno.
Sul resto mi trovo in completo, totale DISACCORDO.


Allora non sei d'accordo neanche su questi punti (alcuni sono presi pari pari dalla VIGENTE Costituzione Italiana:

3)Ogni organizzazione che si richiami a concezioni del mondo filosofiche, religiose, atee e agnostiche vive, si finanzia e si organizza in modo autonomo dallo Stato il quale può, all’occorrenza, stabilire intese, anche economiche, con ognuna di loro.

29)Tutti i cittadini hanno diritto a professare, esercitare in pubblico, organizzare, manifestare e propagandare la propria concezione del mondo, atea o agnostica o religiosa, e la propria convinzione politica nei limiti stabiliti dall’Articolo 9 della Costituzione e dalle leggi in vigore.

30)Il carattere ecclesiastico o filosofico e il fine di religione o di culto o di concezione del mondo d'un’associazione od istituzione non possono essere causa di limitazioni legislative, né di gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di sua attività.

32)Nessuno può essere privato, per motivi politici, religiosi, filosofici od ideologici, della capacità sociale, della cittadinanza, del/dei nome/i proprio/propri.

Lo Stato regolamenta, con apposita legge, l’istituto dell’aborto e ne rende, nei limiti di legge, unico avente diritto di decisione la donna.

Lo Stato, quando sia possibile, favorisce l’istituto dell’adozione in alternativa alla fecondazione assistita.

Su questi punti, nulla da eccepire, esprimono in pieno il principio di libertà di pensiero. Qualche altro tuo "articolo" mi ha lasciato perplesso, nello specifico la clonazione che sarei contento mi spiegassi meglio.

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Messaggio Da kynoos Mar 23 Dic 2008 - 10:07

[quote="Lucanfo"][quote="kynoos"]
davide ha scritto:
Non è ammessa la pena di morte, nemmeno nei casi previsti dalle cosiddette precedenti leggi militari di guerra. Non è ammessa la pena dell’ergastolo. La pena detentiva, compresi i casi di omicidio e di strage, non può superare i quindici anni.
La pena di morte è stata abolita dal codice penale militare di guerra già da qualche anno.
Sul resto mi trovo in completo, totale DISACCORDO.


Allora non sei d'accordo neanche su questi punti (alcuni sono presi pari pari dalla VIGENTE Costituzione Italiana:


Su questi punti, nulla da eccepire, esprimono in pieno il principio di libertà di pensiero. Qualche altro tuo "articolo" mi ha lasciato perplesso, nello specifico la clonazione che sarei contento mi spiegassi meglio.

Per accesso alla clonazione ovviamente non intendo che un riccone possa fare e disfare, proprio perché economicamente in grado di farlo, quello che vuole delle sue cellule: replicare se stesso pressocché all'infinito, a suo piacere.
Per clonazione intendo, innanzitutto, che questa sia accessibile economicamente. Poi che venga usata a scopi medici per combattere e debellare malattie e tare. Poi, in ultima analisi, perché no, che sia possibile replicare se stessi, con alcune limitazioni, con alcune differenze obbligatorie.

Su questo punto mi spiego meglio.

Quali dovrebbero essere, secondo me, i limiti obbligatori alla clonazione di sé stessi?

1)il numero. Un clone va bene, due già sono troppi.

2) differenze obbligatorie? Alcuni tratti fisici, per differenziarlo dall'originale: fattezze, colori, capelli etc.,

3) se non disponibili e fattibili inseminazione artificiale o adozione, la clonazione come ultima istanza per avere figli.

Io non ho codici morali da rispettare se non i miei, quindi....:-D)

kynoos
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Messaggio Da davide Mer 24 Dic 2008 - 0:21

Kynoos, il quote ha una sua funzione... Mi sembrava palese che io stessi facendo riferimento solo a quanto avevo quotato...

davide
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